La presentazione della documentazione difensiva
Il difensore ha, di regola, la facoltà e non l’obbligo di presentare agli inquirenti pubblici e al giudice la documentazione dell’attività di indagine difensiva svolta.
Mosso da un interesse privato, il difensore palesa al giudice soltanto quell’aspetto dei fatti che è favorevole al proprio cliente.
Il difensore ha la facoltà di presentare al pm, e non al giudice, gli elementi di prova in favore del proprio assistito.
Tale facoltà verrà esercitata tutte quelle volte che il difensore ritenga possibile indurre il Pubblico Ministero a prendere una decisione in favore del proprio cliente (ad esempio, sollecitare l’archiviazione)
Negli altri casi, infatti, è presumibile che la difesa presenterà direttamente al giudice gli atti favorevoli all’assistito.
Il difensore può pertanto presentare elementi al giudice tanto in relazione ad un provvedimento da adottarsi a seguito di contraddittorio tra le parti, quanto in vista di un eventuale provvedimento che il giudice possa applicare senza necessità di sentire il soggetto interessato.
Durante le indagini la documentazione, presentata dal difensore, è inserita in un apposito fascicolo, formato e conservato presso l’ufficio del gip e denominato fascicolo del difensore.
Di tale documentazione il Pubblico Ministero può prendere visione ed estrarre copia soltanto quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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