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Gli atti preliminari al dibattimento


La fase degli atti preliminari al dibattimento ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio ed il fascicolo per il dibattimento; e termina nel momento in cui, in udienza, il presidente dell’organo giudicante dichiara aperto il dibattimento.
Il compito di fissare la data dell’udienza dibattimentale è demandato al gup, il quale, al termine dell’udienza preliminare, nel momento in cui redige il decreto che dispone il giudizio, chiede al presidente dell’organo competente il giorno e l’ora dell’udienza dibattimentale.
La funzione necessaria della fase preliminare del dibattimento è quella di svelare quali sono i testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi dei quali una parte intende chiedere l’ammissione in dibattimento al momento delle richieste di prova.
A tale scopo ogni parte ha l’onere di depositare una lista contenente i nomi delle persone menzionate e le circostanze sulle quali deve vertere l’esame.
Le funzioni eventuali, invece, sono:
- ottenere dal presidente del collegio giudicante l’autorizzazione alla citazione dei testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi;
- permettere l’assunzione di prove urgenti;
- permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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