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L’audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere


Come abbiamo visto, la persona sentita dal difensore ha la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione richiesta.
Tuttavia, se il legislatore si fosse fermato a questo punto, il diritto alla prova spettante alla difesa sarebbe stato completamente subordinato alla volontà collaborativa delle persone informate intervistate.
Per evitare un simile rischio ha messo a disposizione del difensore due strumenti procedurali attivabili nell’ipotesi che la persona convocata si avvalga della facoltà di non rispondere.
Il difensore, dunque, può chiedere che:
la persona sia sentita nella forma dell’incidente probatorio anche al di fuori dei casi di non rinviabilità;
di disporre l’audizione del possibile testimone (e non anche dell’imputato connesso) al pm.
Quest’ultimo è tenuto a disporla entro 7 giorni dalla richiesta.
Questo istituto costituisce una forma particolare di svolgimento delle informazioni assunte dal Pubblico Ministero (vedi atti su iniziativa del pm) in quanto l’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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