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Le modalità di intervista nel processo penale


- Colloquio non documentato o informale, di regola è finalizzato a vagliare il possibile testimone allo scopo di verificare quali sono i fatti che conosce e se egli può fornire elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore.
Il colloquio è pertanto funzionale ad una eventuale assunzione di informazioni oppure alla richiesta di una dichiarazione scritta.
Il fatto che il colloquio non sia documentato rappresenta una garanzia per il difensore, che può effettuare il suo vaglio preliminare con notevole libertà.

- Assunzione di informazioni con verbalizzazione, costituisce il modello principale di intervista.
Di regola il difensore potrà chiedere al possibile testimone di narrare liberamente quanto è di sua conoscenza, oppure può condurre l’intervista formulando domande.
Le informazioni debbono essere verbalizzate dal difensore o dal sostituto secondo le regole generali di documentazione degli atti del procedimento penale fin quanto applicabili.
Il codice vieta che all’assunzione delle informazioni assistano l’indagato, l’offeso e le altri parti private (cioè il cliente dell’avvocato che conduce l’intervista) per evitare che la persona informata possa subire pressioni o influenze.
Tale divieto non è previsto anche per il colloquio e per la ricezione di dichiarazioni, ma sembra estensibile in via interpretativa.
Per quanto riguarda la disciplina in caso di dichiarazioni autoincriminanti rilasciate durante l’intervista, questa è analoga a quella vigente per l’autorità giudiziaria.
Merita di precisare quali sono i limiti di discrezionalità riconosciuti al difensore una volta assunte le informazioni: egli può ritenere che le dichiarazioni non siano utili per la posizione del proprio cliente e in tal caso non è obbligato a produrre verbale nel corso del procedimento, tuttavia se decide di produrlo, questo non può essere manipolato.
Il difensore può scegliere, in sintesi, tra presentare il verbale nella sua interezza o non presentarlo affatto; ovviamente non può eliminare le dichiarazioni sfavorevoli alla parte che egli assiste.
Pertanto, se il difensore documenta infedelmente i risultati e produce il relativo verbale nel procedimento penale, egli commette il reato di falsità ideologica in certificati.

- Dichiarazione scritta, tale modalità di intervista consiste nel richiedere alla persona informata o all’imputato il rilascio di una dichiarazione scritta.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona che la rilascia; il difensore o il suo sostituto autenticano la firma.
Quindi l’intervistatore deve redigere una relazione, che sarà allegata alla dichiarazione stessa, nella quale devono essere riportati:
- la data in cui la dichiarazione è stata ricevuta;
- le generalità del difensore o del sostituto e della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dalle disposizioni generali relative all’intervista;
- i fatti sui quali verte la dichiarazione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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