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I soggetti dell’investigazione difensiva: investigatore privato autorizzato


Investigatore privato autorizzato, l’autorizzazione richiesta per ricoprire questo ruolo si configura come una ulteriore autorizzazione concessa dal prefetto a colui che è già “investigatore privato”, e cioè ha già in precedenza ottenuto l’apposita licenza.
Tale licenza accerta, tra l’altro, la capacità tecnica ai servizi che l’investigatore è chiamato a svolgere; mentre l’autorizzazione alle indagini difensive è concessa agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.
L’investigatore privato autorizzato è obbligato a tenere un registro contenente, relativamente ad ogni caso assegnatogli:
- le generalità del difensore committente, e non del cliente;
- la specie degli atti investigativi richiesti;
- la durata delle indagini, determinata dal momento del conferimento dell’incarico.
Soltanto l’investigatore privato che ha ottenuto l’autorizzazione può opporre all’autorità il segreto professionale.
In tal modo egli è parificato all’avvocato, al suo sostituto e al consulente tecnico.
A tale soggetto sono state estese quelle garanzie che il codice prevede in favore del difensore e del consulente tecnico: restrizione alla possibilità sia di procedere a sequestro presso l’ufficio dell’investigatore privato, sia di intercettare le conversazioni e comunicazioni effettuate da tale soggetto.
Il difensore deve comunicare il conferimento dell’incarico all’investigatore, all’autorità giudiziaria procedente.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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