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I motivi del ricorso per cassazione nel processo penale


Il ricorso per Cassazione può proporsi soltanto per i seguenti motivi tassativamente indicati all’art. 606 comma 1 c.p.p.:
Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi o non consentita a pubblici poteri, si tratta del vizio di eccesso di potere che si verifica quando il giudice ha usurpato un potere amministrativo o quando ha esercitato un potere non consentito agli organi dello Stato.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, si tratta di errori in iudicando.
Inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza, si tratta degli errori in procedendo, ma non ognuno di essi costituisce vizio rilevabile in Cassazione.
Infatti, soltanto l’inosservanza di quelle norme che costituiscano una causa di invalidità espressamente prevista costituiscono presupposto per il ricorso per Cassazione, le mere irregolarità no.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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