La cognizione del giudice di appello nel processo penale
Oggetto del giudizio di appello non è il motivo, bensì il punto della decisione al quale il motivo si riferisce, e cioè una tematica che deve essere trattata per decidere su di un capo di imputazione.
Pertanto, il giudice di appello nell’accertamento della correttezza dell’operato del giudice di primo grado in relazione al punto impugnato, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall’appellante nella proposizione dei motivi.
Ad esempio, in relazione all’elemento psicologico se il giudice di primo grado aveva ritenuto che sussistesse dolo, mentre l’impugnante aveva affermato la sussistenza della colpa, il giudice d’appello può concludere per la preterintenzione.
In particolare, quando l’appellante è il pm, la cognizione del giudice d’appello può essere:
se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza;
se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
La cognizione del giudice quando appellante è solo l’imputato è la seguente: egli non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici.
In caso di appello del solo imputato, il giudice di secondo grado ha la potestà d’ufficio di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti.
Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di secondo grado può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione di tipi logico con quello impugnati.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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