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Il giudizio direttissimo previsto dal codice


Sotto il profilo strutturale, il rito direttissimo presenta una forte somiglianza con il giudizio immediato richiesto dal pm.
In entrambi i casi l’iniziativa della pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella del dibattimento, omettendo l’udienza preliminare.
La diversità tra i suddetti procedimenti attiene ai presupposti: l’instaurazione del giudizio immediato consegue ad una valutazione soggettiva da parte del Pubblico Ministero e confermata da giudice, mentre l’instaurazione del giudizio direttissimo richiede presupposti di tipo oggettivo che consistono nell’arresto in flagranza convalidato o nella confessione resa dall’indagato.
Il Pubblico Ministero può promuovere l’instaurazione del giudizio direttissimo in presenza di una delle seguenti ipotesi:
- quando l’indagato è stato arrestato in flagranza di reato e l’arresto è stato convalidato dal gip, e all’arrestato sia stata applicata una misura cautelare custodiale;
- quando l’indagato abbia reso confessione all’autorità giudiziaria nel corso di un interrogatorio;
- quando l’indagato, che sia stato arrestato il flagranza, è presentato direttamente dal giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto, ed il contestuale giudizio, non oltre il termine di 48 ore dall’inizio della limitazione della libertà personale.
La convalida dell’arresto è un presupposto del rito.
Pertanto, se l’arresto è convalidato, si deve procedere con il rito direttissimo quando la pubblica accusa e l’imputato vi consentono.

All’instaurazione del rito provvede il Pubblico Ministero facendo condurre la persona in stato di limitazione della libertà personale direttamente in udienza o facendo notificare all’imputato, non sottoposto a limitazioni della libertà personale, una citazione a comparire nella quale deve essere enunciato il fatto addebitato.
In tutti i casi di giudizio direttissimo è la pubblica accusa a formare il fascicolo per il dibattimento, che viene trasmesso alla cancelleria competente.
Gli atti delle indagini restano depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero in modo da consentire al difensore di prenderne visione.
Una volta introdotto il rito direttissimo, il giudice del dibattimento ha il potere-dovere di valutare la consistenza dei presupposti del medesimo: se la verifica da esito negativo, egli deve rimettere gli atti al Pubblico Ministero con ordinanza; altrimenti il giudice è vincolato a procedere al dibattimento.

In linea di massima il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se vi sono alcune particolarità.
Così, quando non si procede a seguito di citazione, il Pubblico Ministero contesta oralmente l’accusa all’imputato presente; inoltre, per esigenze di celerità, si prevede che le parti possano far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, ovvero possano presentarli direttamente in udienza.
In ogni caso il presidente avverte l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure, in alternativa, un termine (non superiore a 10 giorni) per preparare la difesa.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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