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Il giudizio immediato chiesto dal Pubblico Ministero


Il Pubblico Ministero può chiedere il giudizio immediato se concorrono i seguenti presupposti:
- la prova deve apparire evidente;
- la persona sottoposta alle indagini deve essere stata interogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o comunque deve essere stata invitata a presentarsi per rendere l’interrogatorio;
- non devono essere trascorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto.
Sulla richiesta decide il gip in segreto e sulla sola base degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero senza sentire la difesa.
Per intendere il significato dell’espressione “prova evidente” si deve tener presente che lo scopo della richiesta di giudizio immediato è quello di evitare l’udienza preliminare, e cioè un controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio.
In sostanza, l’ordinamento chiede ad un giudice di effettuare una prognosi sulla responsabilità dell’imputato, che sia tale da far ritenere inutile il controllo in contraddittorio sulla fondatezza dell’accusa.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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