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Il giudizio immediato nel processo penale


Il giudizio immediato ha la caratteristica di eliminare l’udienza preliminare.
Sotto l’unica denominazione sono ricompresi due procedimenti assai diversi: il giudizio immediato chiesto dal Pubblico Ministero e quello chiesto dall’imputato.
La semplificazione apportata dal giudizio immediato comporta il sacrificio del diritto al controllo giurisdizionale sulla necessità di rinvio a giudizio.
Tale diritto è tradizionalmente ritenuto rinunciabile da parte dell’imputato, quindi il giudizio immediato su richiesta dell’imputato appartiene sicuramente al sistema accusatorio.
Un diverso discorso deve essere fatto per il giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero e, quindi, in mancanza del consenso dell’imputato.
Il giudice, in questi casi, deve solo esaminare se sussiste quella “evidente prova” di reità che è affermata dalla pubblica accusa.
Il giudice opera tale controllo soltanto sulla base degli atti scritti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, ma soprattutto effettua una valutazione senza che l’imputato sia stato messo in grado di contraddire.
Sulla base di quanto affermato, il giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero è un rito speciale che si pone in tensione coi principi del sistema accusatorio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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