Gli effetti della sentenza di patteggiamento nel processo penale
Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna.
Tale equiparazione fa sì che la sentenza abbia gli stessi effetti processuali e sostanziali della condanna:
- effetti processuali, sorgono minori problemi su quest’aspetto in quanto il codice del 1988 disciplina direttamente la materia; ad esempio, la sentenza non ha efficacia del giudicato nei processi civili e amministrativi, mentre alcune deroghe sono previste per certi procedimenti disciplinari;
- effetti penali, maggiori problemi si riscontrano in quest’ambito poiché sul concetto non vi è chiarezza né in dottrina né in giurisprudenza.
Il vuoto interpretativo è stato ben colmato dal legislatore.
Il quadro è questo: il codice del 1988 non ha voluto qualificare come condanna la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, poi, negli anni successivi, il legislatore si è pentito ed ha ricollegato alla sentenza quasi tutti gli effetti sostanziali e processuali di una sentenza di condanna.
Sulla configurabilità di un obbligo del giudice di operare un accertamento sulla responsabilità dell’imputato quando accoglie la concorde richiesta delle parti, si registra una marcata divaricazione tra due opposti filoni interpretativi: coloro che ritengono indispensabile un accertamento del genere, e coloro che negano la configurabilità di un accertamento giudiziale col la finalità stessa dell’irrogazione di una pena patteggiata.
La giurisprudenza ha accolto quest’ultima concezione e, da un lato, ha ritenuto che il giudice debba esporre concisamente i motivi su cui la decisione è fondata e, dall’altro, ha affermato che egli non è tenuto ad indicare le prove poste a base della decisione, né tanto meno ad enunciare le ragioni per cui ritiene non attendibili le prove contrarie.
Tale orientamento, però, si è formato quando la pena patteggiata doveva ancora essere contenuta fino a 2 anni.
Dal 2003, con l’introduzione del patteggiamento allargato, risulterà più difficile sostenere che si possano irrogare anni di carcere senza un accertamento “neanche implicito” del fatto di reato e, conseguentemente, della colpevolezza dell’imputato.
Considerato il mutamento di rotta operato dal legislatore, appare auspicabile che la giurisprudenza e la dottrina possano ritornare a condividere quella tesi, più equilibrata, secondo cui la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento quanto meno implicito della responsabilità dell’imputato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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