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La disciplina comune del patteggiamento nel processo penale


Possono prendere l’iniziativa tendente all’accordo sia l’imputato, sia il difensore munito di procura speciale, sia il pm.
La sede naturale per l’esplicarsi dell’accordo è l’udienza preliminare, quando già l’imputato ha avuto modo di conoscere l’intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva.
Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento (o per dare il consenso originariamente negato) è la presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare.
Il codice non impone all’imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità al momento in cui chiede l’applicazione della pena o stipula l’accordo col pm.
Nel nostro ordinamento la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato non equivale ad una ammissione di reità.
Il Pubblico Ministero ed il giudice hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato: il Pubblico Ministero non può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato ma deve enunciarne le ragioni; il giudice valuta la legittimità e la fondatezza dell’accordo delle parti sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
Il giudice deve valutare se sia congrua la pena indicata, pertanto svolge un controllo di carattere sostanziale e non si limita ad esercitare una funzione meramente “notarile” di recepimento della volontà delle parti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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