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Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata


Il termine finale per la presentazione della richiesta da parte dell’imputato è la formulazione delle conclusione nell’udienza preliminare.
A seguito di tale richiesta il giudice è obbligato a disporre il giudizio abbreviato.
Il giudizio abbreviato in questa forma non premette né integrazioni probatorie, né modifiche all’imputazione (salvo che il giudice non possa decidere allo stato degli atti); per il resto, il procedimento deve osservare le disposizioni previste per l’udienza preliminare.
Al termine del procedimento, il giudice valuta discrezionalmente la possibilità di decidere allo stato degli atti.
Qualora lo ritenga possibile, pronuncia la sentenza utilizzando come base probatoria gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quelli eventualmente assunti durante l’udienza preliminare fino a quel momento.
Qualora, invece, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, assume su richiesta di parte o d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione.
L’audizione delle persone è condotta, di regola, dal giudice, al quale il Pubblico Ministero e i difensori possono chiedere di porre determinate domande.
Infine, qualora il giudice chieda l’integrazione probatoria, il Pubblico Ministero potrà modificare l’imputazione ed effettuare nuove contestazioni in udienza.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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