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Definizione di giudizio abbreviato


Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata nella fase dibattimentale.
Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
Tale rito semplificato ha luogo sull’unico presupposto della richiesta dell’imputato.
Questi può formulare una richiesta non condizionata, limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini; oppure può presentare una richiesta condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato all’assunzione di determinate prove.
Il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre anche d’ufficio quella integrazione probatoria che ritiene necessaria.
In caso di condanna la pena determinata dal giudice è ridotta di ⅓ e all’ergastolo è sostituita le reclusione di anni 30.
Praticamente, l’udienza preliminare, da “filtro” destinato ad accertare a necessità del dibattimento, diviene la sede in cui si deve decidere sulla responsabilità dell’imputato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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