I procedimenti penali differenziati e speciali
Fino a questo momento l’esposizione ha avuto ad oggetto il procedimento penale ordinario che si svolge presso il Tribunale collegiale e la Corte d’Assise.
Da questo possiamo isolare due fondamentali “tipi” di modelli processuali che da esso si distinguono:
Procedimenti differenziati, sono quei riti che hanno una struttura completa (dalle indagini preliminari alle impugnazioni), ma rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità.
Sono procedimenti differenziati quello presso il Tribunale monocratico, presso il Giudice di Pace, presso il Tribunale per i minorenni e quello che accerta la responsabilità amministrativa degli enti.
Procedimenti speciali, sono quei riti che si limitano ad omettere una delle fasi processuali, cioè l’udienza preliminare o il dibattimento o entrambe.
Sono procedimenti speciali il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato, il procedimento direttissimo ed il procedimento per decreto.
Un sistema processuale di tipo accusatorio impone che l’accertamento della responsabilità dell’imputato avvenga con il massimo delle garanzie, le quali, però, comportano necessariamente una maggiore complessità delle forme e, quindi, un allungamento dei tempi complessivi del processo.
Se si vuole permettere l’affermarsi di un processo penale garantista, questo deve essere limitato ai pochi casi nei quali vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa.
La gran mole dei processi si deve svolgere con riti semplificati e, poiché in tali procedimenti l’imputato gode di minori garanzie, l’unica soluzione è quella di offrirgli un qualche incentivo perché accetti l’affievolimento del diritto di difesa.
Tali vantaggi consistono prevalentemente in una diminuzione della pena che dovrebbe essere scontata in caso di condanna.
Inoltre, nell’ordinamento italiano i procedimenti semplificati devono rispettare il principio di obbligatorietà dell’azione penale; ciò vuol dire che la decisione sulla semplificazione deve intervenire ad opera di un giudice e dopo che sia stata comunque esercitata l’azione penale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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