Nozione di patteggiamento nel processo penale
Il giudice con sentenza può applicare quella pena che è stata precisata da una concorde richiesta delle parti, e cioè dell’imputato e del pm.
Al giudice spetta di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta.
La decisione avviene allo stato degli atti, e cioè sulla base del fascicolo delle indagini e quello del difensore.
La semplificazione consiste nell’eliminare l’assunzione orale delle prove in dibattimento e nell’utilizzare i verbali degli atti di indagine ai fini della decisione.
Una volta pronunciata la sentenza, questa di regola non è appellabile, ma può essere sottoposta a ricorso per Cassazione.
Nel determinare la pena, sulla quale si forma l’accordo, si deve applicare una diminuzione fino a ⅓.
La differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato sta proprio nel fatto che l’imputato, nel momento in cui chiede il rito abbreviato, non conosce l’entità della pena base che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di ⅓ (la scelta avviene “al buoi”); mentre nel patteggiamento l’imputato sa in anticipo quale è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l’accordo.
L’imputato, nel patteggiamento, incide direttamente sulla qualità e quantità della pena, in modo da poter valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie che il dibattimento offre.
Con la l. 134/2003, il legislatore ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto.
In seguito a tale modifica, oggi si delineano due distinti tipi di patteggiamento:
- patteggiamento tradizionale, che permette all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi su di una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva fino a 2 anni sola o congiunta a pena pecuniaria;
- patteggiamento allargato, che consente all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi su di una sanzione da 2 anni e 1 giorno (altrimenti si ricade nel patteggiamento tradizionale) fino a 5 anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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