L’esame incrociato: Riesame
Riesame, è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame.
Nel riesame, la parte che ha condotto l’esame diretto, può proporre nuove domande.
E’ condotto dalla persona che ha chiesto l’assunzione della testimonianza.
La sua funzione è quella di consentire, a colui che ha introdotto la prova, il “recupero” della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto.
Pertanto tende a corroborare la validità della dichiarazione inizialmente resa.
L’esame incrociato è un congegno articolato e complesso che ha regole precise; il suo scopo è quello di sottoporre il dichiarante all’immediata verifica delle parti contrapposte.
L’esame incrociato non può essere sottoposto a interruzioni; nel corso del suo svolgimento le parti hanno unicamente la possibilità di formulare opposizioni sulle quali il presidente decide immediatamente senza formalità.
Soltanto al termine della sequenza esame diretto - controesame - riesame il presidente può porre d’ufficio domande al teste.
Il tal caso, le parti hanno diritto a concludere l’esame, e cioè si può rinnovare il tutto o in parte la sequenza esame diretto - controesame - riesame.
Affinché l’esame incrociato resti un metodo di ricerca del vero e non diventi uno strumento per intimidire, allarmare e ingannare il teste, il codice pone varie regole a tutela della dialettica e prevede un penetrante controllo operato dal giudice.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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