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La testimonianza protetta nel processo penale


La c.d. testimonianza protetta si ha quando deve essere esaminato un testimone minorenne o infermo di mente.
In questi casi l’esame è condotto dal presidente dell’organo collegiale, al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni al teste.
Nel condurre l’interrogatorio, il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile.
Resta il fatto che si tratta di un mezzo di prova che per sua natura ha lo scopo di saggiare la credibilità e l’attendibilità del teste, pertanto occorre non dimenticare che le parti sono titolari del diritto alla prova.
Il presidente può anche disporre, sentite le parti, che la deposizione prosegua nelle forme dell’esame incrociato quando ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla sua serenità.
L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.
Se una parte lo richiede o il presidente lo ritiene necessario, si devono applicare le ulteriori protezioni quando le esigenze del minore le rendono necessarie od opportune.
Le dichiarazioni devono essere documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
L’udienza può tenersi anche in luogo diverso dal tribunale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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