Regole per l'esame incrociato
Il codice pone regole che riguardano sia il modo di rivolgere le domande, sia il modo di rispondere alle stesse da parte del teste.
Le regole valgono in generale per i tre momenti dell’esame diretto, del controesame e del riesame; hanno lo scopo di tutelare sia la genuinità della prova, sia il rispetto della dignità della persona sottoposta a esame:
1. regole per le domande:
- sono ammesse domande su fatti specifici, si vuole evitare che il teste venga a riferire una “lezione imparata a memoria”; - inoltre, la domanda deve avere ad oggetto un “fatto determinato” e non un “apprezzamento” del dichiarante;
- sono evitate le domande “nocive”, che sono idonee a minare la sincerità delle risposte, cioè non sono ammesse le domande intimidatorio o, viceversa, suadenti;
- sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana, cioè che ledono l’onore o la reputazione del deponente; tuttavia, nel controesame, quando occorre saggiare la credibilità del dichiarante, il diritto alla prova prevale sul rispetto dell’onore;
2. regole per le risposte (tutti i casi nei quali il teste può astenersi dal rendere dichiarazioni):
- su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale;
- su fatti coperti da segreto professionale;
- su fatti coperti da segreto d’ufficio o di Stato;
- il testimone assistito sui fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti ed egli si è sempre professato innocente;
- il testimone prossimo congiunto dell’imputato ha la facoltà di astenersi.
Spetta al presidente dell’organo giudicante il potere di escludere, sia su eccezione di parte, si d’ufficio, le domande vietate.
Il presidente interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la lealtà dell’esame, la correttezza delle contestazioni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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