Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari: gravi indizi
Gravi indizi, l’art. 273 c.p.p. utilizza il termine indizio in un senso ampio, che è idoneo a ricomprendere sia le prove logiche che quelle rappresentative.
La parola indizio in materia cautelare indica un elemento conoscitivo acquisito durante le indagini a prescindere dalla sua natura di prova rappresentativa o logica.
L’espressione “gravi indizi” sta allora a significare il quantum (o standard) di prova che serve a legittimare la misura cautelare.
Se nel codice del 1930 bastavano i sufficienti indizi, la nuova aggettivazione (“gravi”) nel codice del 1988 vuole significare un quantum di prova più alto.
Occorre tenere conto del fatto che le misure cautelari vengono applicate, di regola, nella fase delle indagini preliminari, quindi il giudizio di colpevolezza dell’art. 273 c.p.p. è basato sugli elementi esistenti “allo stato degli atti”.
Il codice utilizza l’espressione indizi quasi a sottolineare che si tratta di una base probatoria ancora in evoluzione e in attesa di ricevere una piena conferma attraverso il contraddittorio dibattimentale.
Le riforme intervenute dal 1995 hanno imposto che il provvedimento, che applica la misura cautelare, sia strutturato con cadenze analoghe alla decisione finale.
Infatti il giudice deve esporre in motivazione la valutazione della rilevanza sia degli elementi a carico che di quelli a favore dell’imputato.
Inoltre, se la misura consiste nella custodia cautelare in carcere, il giudice deve esporre le “concrete e specifiche ragioni” per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure.
La base probatoria del giudizio cautelare è costituita dagli atti raccolti in modo unilaterale dalla pubblica accusa, dalla polizia giudiziaria ed, eventualmente, dal difensore dell’indagato e da quello dell’offeso.
Tali atti sono utilizzabili come prove durante le indagini.
Si tratta di accertare se ai medesimi sono applicabili le norme sulle prove che si trovano nel Libro terzo del codice.
La collocazione della materia nel Libro terzo già di per sé costituisce un indice positivo della sua applicabilità in tutto il procedimento penale: i primi quattro Libri del codice, infatti, costituiscono una sorta di parte generale del procedimento penale; a meno che non siano incompatibili (espressamente o implicitamente) con la regolamentazione del singolo atto da compiere.
La l. 63/2001 ha introdotto nel comma 1-bis dell’art. 273 c.p.p. un richiamo espresso ad alcune disposizioni del Libro terzo sulla prova, rendendole applicabili al giudizio sui gravi indizi.
Si tratta di:
- riscontri per le dichiarazioni di imputati o imputati connessi;
- indicazione della fonte delle dichiarazioni per “sentito dire”;
- divieto di utilizzo delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha ricevuto dai suoi informatori a meno che essi non siano sentititi;
- divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite illegittimamente.
Il richiamo espresso a tali norme non deve essere letto come se implicasse a contrario l’inapplicabilità di tutte le altre disposizioni del Libro terzo; viceversa, deve essere inteso come un giudizio ex lege di compatibilità e necessaria applicazione quantomeno delle norme appena richiamate.
La misura cautelare è fondata su prove che, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento a causa degli sbarramenti posti dalla separazione delle fasi processuali.
Il materiale valutabile nel giudizio cautelare non costituisce quella prova che ai sensi dell’art. 1114 cost. è formata nel contraddittorio tra le parti.
Una qualche forma di contraddittorio è garantita soltanto dopo l’esecuzione della misura coercitiva quando il difensore è messo in grado di conoscere gli atti in base ai quali è stato emesso il provvedimento relativo.
Pertanto è assicurato soltanto un contraddittorio di tipo “successivo” avente ad oggetto la conoscenza di atti scritti.
La normativa costituzionale sul giusto processo attribuisce all’indagato il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; tale diritto deve poter essere esercitato davanti al giudice già nel corso delle indagini preliminari e quindi anche, e soprattutto, dopo l’esecuzione di una misura coercitiva custodiale.
Le norme del codice attualmente vigenti riconoscono all’indagato il diritto a confrontarsi con l’accusatore soltanto rispetto all’imputato connesso o collegato.
Analogo diritto non è garantito rispetto al testimone che ha reso dichiarazioni a carico; questi può essere esaminato in incidente probatorio soltanto se è in fin di vita o è stato minacciato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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