Criteri di scelta delle misure con ordinanza: principio di gradualità
Principio di gradualità, l’art. 2753 c.p.p. sancisce che “la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata”.
Nella motivazione dell’ordinanza il giudice deve esporre le “concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure”.
In un caso il principio di gradualità va incontro ad una eccezione: si tratta della deroga per i delitti di criminalità mafiosa, per i quali è previsto un regime speciale.
In sintesi, se vi sono gravi indizi di reità di associazione a delinquere mafiosa, il codice presume esistente almeno una delle esigenze cautelari salvo prova contraria (presunzione relativa).
Oltre a ciò il codice impone di applicare obbligatoriamente la custodia in carcere, perché presume che nessun altra misura risulterebbe adeguata (presunzione assoluta).
Inoltre, il codice prevede situazioni incompatibili con la custodia in carcere:
- imputato affetto da malattia in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative;
- donna incinta;
- madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente;
- padre in analoghe condizioni, se la madre è assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona che ha superato l’età di 70 anni;
L’imputato che si trova nelle situazioni menzionate è sottoposto, di regola, a misure cautelari alternative (ad esempio, l’arresto domiciliare); sarà condotto in carcere se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il codice prevede anche casi in cui la custodia presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o degli altri detenuti: ciò avviene quando l’imputato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
Nei confronti di dette persone si presentano tre possibilità:
se non esistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deve essere disposta una misura cautelare alternativa;
in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposto l’arresto domiciliare presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza;
la custodia in carcere può essere disposta se l’interessato è imputato di gravi reati avvenuti dopo l’applicazione della misura cautelare alternativa nei casi precedenti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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