La riserva di legge e di giurisdizione sulle misure cautelari
La riserva di legge è prevista all’art. 272 c.p.p.: “le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo”.
Tale articolo ammette che vi siano misure diverse da quelle cautelari, che comunque limitano la libertà personale, esse sono l’arresto e il fermo.
Tali misure sono comunemente definite precautelari.
La riserva di giurisdizione è sancita all’art. 279 c.p.p. secondo cui sull’applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari “provvede il giudice che procede”.
Infatti le misure cautelari possono essere soltanto richieste (e non disposte) dal pm; l’applicazione è riservata alla decisione del giudice che è organo terzo e imparziale.
In base alle regole generali, il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento, ne deriva che il Pubblico Ministero ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che fondano la singola misura.
Per fare ciò il Pubblico Ministero presenta, insieme alla richiesta, gli atti a sostegno della stessa.
Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l’imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito “di garanzia”.
In questo momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del Pubblico Ministero e gli atti che la pubblica accusa ha presentato al giudice.
Da quanto abbiamo esposto si ricava che il contraddittorio sulla misura cautelare è posticipato ad un momento successivo all’applicazione di quest’ultima.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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