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Le questioni preliminari


Dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e le eventuali dichiarazioni di contumacia, le parti hanno la possibilità di proporre eventuali questioni preliminari.
Queste hanno l’onere di proporre tali questioni subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti; dopo tale momento le questioni, di regola, sono precluse.
Le questioni preliminari vengono discusse nei tempi strettamente necessari e sono immediatamente decise dall’intero collegio giudicante.
Veniamo ad esaminare le singole questioni preliminari che sono precluse in momenti successivi:
- questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, incidono sulla rituale investitura dell’organo giurisdizionale.
Nel processo ordinario, tali eccezioni devono essere già state proposte, e respinte, nel corso dell’udienza preliminare;
questioni concernenti le nullità relative intervenute negli atti di indagine, nell’incidente probatorio nell’udienza preliminare;
- questioni concernenti la regolare costituzione delle parti diverse dall’imputato.
Vi sono poi altre questioni preliminari per le quali la preclusione va incontro ad una eccezione: esse possono essere discusse successivamente se la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
Analizziamo singolarmente queste questioni preliminari che non sono precluse in momenti successivi:
- questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento;
- questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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