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Il principio di immediatezza nel processo penale


Tale principio comporta un rapporto privo di intermediazioni tra l’acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale.
Questo principio può essere scisso in due corollari:
- identità fisica tra il giudice che assiste alla assunzione delle prove in dibattimento e quello che decide, sancito all’art. 5252 c.p.p. in base al quale “alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”;
- decisione basata su prove legittimamente acquisite in dibattimento, sancito all’art. 526 c.p.p. in base al quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”.
Il codice, quindi ammette che siano utilizzabili tutte le prove legittimamente acquisite in tale fase.
Facendo ciò, la norma rinvia alle singole disposizioni che stabiliscono quando l’acquisizione è legittima.
Il codice dimostra una spiccata preferenza per le prove raccolte oralmente in dibattimento, pur senza disconoscere forme di acquisizione di prove precostituite (ad esempio, la lettura dei verbali degli atti irripetibili che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento).

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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