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La contumacia nel processo penale


Il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato contumace quando la presenza di costui è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame (al quale può legittimamente sottrarsi).
Se l’imputato, dichiarato contumace, compare prima della decisione, il giudice deve revocare l’ordinanza.
L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
Il codice disciplina espressamente l’ipotesi nella quale, nel corso del giudizio contumaciale, sia necessario procedere alla modifica dell’imputazione perché il fatto risulta diverso o alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante.
In tali situazioni il Pubblico Ministero deve chiedere che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che esso sia notificato per estratto all’imputato.
Il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.
Una volta che il giudizio si è concluso e la sentenza sia stata depositata in cancelleria, al contumace deve essere notificato l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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