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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 106, 107

ART.106 – SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI
Limitazione nella deducibilità, il limite è fissato in ragione del 5% del valore nominale dei crediti.
ART.107 – ALTRI ACCANTONAMENTI
Il comma 4 prevede che non sono ammesse in deduzione accantonamenti diversi da quelli considerati dalle disposizioni di questo articolo.
Esempi di accostamenti utili a livello civilistico, ma non deducibili dal punto di vista fiscale:
- accantonamento fondo rischi ambientali;
- accantonamenti a fondo garanzia.
Questi accantonamenti diventeranno deducibili il giorno che si manifestano.
ART.106 – SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI
Limitazione nella deducibilità, il limite è fissato in ragione del 5% del valore nominale dei crediti.
ART.107 – ALTRI ACCANTONAMENTI
Il comma 4 prevede che non sono ammesse in deduzione accantonamenti diversi da quelli considerati dalle disposizioni di questo articolo.
Esempi di accostamenti utili a livello civilistico, ma non deducibili dal punto di vista fiscale:
- accantonamento fondo rischi ambientali;
- accantonamenti a fondo garanzia.
Questi accantonamenti diventeranno deducibili il giorno che si manifestano.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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