Procedure Individuali ed Atti Sanzionatori
Per quanto riguarda i Procedimenti volti all’emanazione di Provvedimenti a Carattere Individuale, troviamo esigenze di Partecipazione diverse da quelli generali. Infatti, la Partecipazione è finalizzata a :
* Garanzia alla Difesa -> Procedimenti Individuali;
* Collaborativi, di Aiuto all’Autority -> Procedimenti Generali;
* Democratica, in senso lato -> Procedimenti Generali.
* Garanzia alla Difesa -> Procedimenti Individuali;
* Collaborativi, di Aiuto all’Autority -> Procedimenti Generali;
* Democratica, in senso lato -> Procedimenti Generali.
Le 2 Norme Principali sono:
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n°244/2001 (che riguarda le procedure dell’Autority del settore dell’energia elettrica e il gas) riguarda proprio i procedimenti Individuali, ed elenca una disciplina speciale, in quanto la disciplina generale, a cui il Decreto rimanda in via residuale, è dettata dalla L. 241/’90. Il Procedimento descritto dalla norma parte con un reclamo, un’istanza o una segnalazione fatta dagli utenti del settore per tutelare i propri interessi, indirizzato in primis al gestore (contro cui si contesta una violazione, es. ENEL), e in ultima istanza, nel caso i gestore non provveda a rispondere nei tempi previsti, all’Autority. Questa procedura, nel corso del suo svolgimento, prevede la partecipazione degli interessati, e garantisce forme di contraddittorio atte ad assicurare adeguate forme di difesa agli interessati. L’Autority, al fine di acquisire conoscenza sui fatti e sugli interessi in gioco, può procedere ad ispezioni, perizie, audizioni, etc.. Infine, dopo l’avvio della procedura, dopo la fase istruttoria, troveremo la conclusione del procedimento.
- Nel settore delle telecomunicazioni, invece, troviamo il Regolamento di Procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, Allegato A alla Delibera CONSOB 182/2002 che descrive un’accurata procedura riguardante i Procedimenti Individuali. Questa procedura prevede un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM prima di procedere alla denuncia vera e propria all’Autority. I soggetti legittimati a dar avvio a questa procedura sono sia gli utenti del settore, sia gli operatori del settore. La conciliazione si svolge come un contraddittorio e l’esito può essere positivo oppure negativo: nell’ultimo caso, una delle parti può chiedere all’Autority di definire la controversia tramite una procedura istruttoria partecipata dagli interessati. Alla fine, La Commissione interna all’Autority che si è occupata del caso, emana un atto che diventa vincolante per le parti.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n°244/2001 (che riguarda le procedure dell’Autority del settore dell’energia elettrica e il gas) riguarda proprio i procedimenti Individuali, ed elenca una disciplina speciale, in quanto la disciplina generale, a cui il Decreto rimanda in via residuale, è dettata dalla L. 241/’90. Il Procedimento descritto dalla norma parte con un reclamo, un’istanza o una segnalazione fatta dagli utenti del settore per tutelare i propri interessi, indirizzato in primis al gestore (contro cui si contesta una violazione, es. ENEL), e in ultima istanza, nel caso i gestore non provveda a rispondere nei tempi previsti, all’Autority. Questa procedura, nel corso del suo svolgimento, prevede la partecipazione degli interessati, e garantisce forme di contraddittorio atte ad assicurare adeguate forme di difesa agli interessati. L’Autority, al fine di acquisire conoscenza sui fatti e sugli interessi in gioco, può procedere ad ispezioni, perizie, audizioni, etc.. Infine, dopo l’avvio della procedura, dopo la fase istruttoria, troveremo la conclusione del procedimento.
- Nel settore delle telecomunicazioni, invece, troviamo il Regolamento di Procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, Allegato A alla Delibera CONSOB 182/2002 che descrive un’accurata procedura riguardante i Procedimenti Individuali. Questa procedura prevede un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM prima di procedere alla denuncia vera e propria all’Autority. I soggetti legittimati a dar avvio a questa procedura sono sia gli utenti del settore, sia gli operatori del settore. La conciliazione si svolge come un contraddittorio e l’esito può essere positivo oppure negativo: nell’ultimo caso, una delle parti può chiedere all’Autority di definire la controversia tramite una procedura istruttoria partecipata dagli interessati. Alla fine, La Commissione interna all’Autority che si è occupata del caso, emana un atto che diventa vincolante per le parti.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Michele Fanelli
[Visita la sua tesi: "Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia."]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
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