Il funzionamento della regolazione
Le procedure generali di regolazione
Esistono 2 modelli di svolgimento della regolazione:
- PA servente, in cui il Governo indirizza e controlla l’operato della PA in materia di regolazione dei mercati. Il controllo proviene dall’alto;
- Autorità Indipendenti di Regolazione (Modello della Rappresentanza d’interessi), in cui la legittimazione al loro operato ed il controllo provengono dal basso, ossia dalla partecipazione degli interessati alla fase decisionale. Principi cardine di questo modello sono la “Partecipazione e la Trasparenza dell’Attività Amministrativa e l’Indipendenza dal Governo”.
La L. 241/1990, che rappresenta la Legge Generale sui Procedimenti Amministrativi, enuncia un importante principio, quello della trasparenza. In particolare, stabilisce che le Autorità di Regolazione Settoriale devono garantire l’accesso ai documenti agli interessati, i quali possono avere 2 tipi di interesse, e questa distinzione serve proprio a stabilire se un Procedimento della stessa Autorità sia di tipo Generale o Individuale:
* interessi di categoria -> Procedimenti Generali (funzione di democrazia);
* interessi individuali -> Procedimenti Individuali (interesse di garanzia e difesa).
Parlando dei Procedimenti Generali, va segnalato che la L. 241/’90 stabilisce esplicitamente (Art. 13) di non essere riferita ai suddetti Procedimenti, ma fa un rinvio alle Discipline Speciali di Settore.
Ma andando ad analizzare le 2 principali normative di settore in materia di procedimenti dell’Autority, ossia la L. 481/’95 (En.el. e Gas) e la L. Istitutiva dell’AGCOM, ci si accorge che a parte un riferimento alla necessità di coinvolgimento e partecipazione degli interessati (la L.481/’95), c’è una vera e propria inadeguatezza della disciplina di settore.
Questa viene parzialmente colmata da una “Autoregolazione” delle stesse Autorità, ossia:
- Delibera n°61/1997, che introduce una procedura obbligatoria, formata da 3 fasi (avvio – istruttoria – decisione), da applicare ai Procedimenti di carattere generale e caratterizzata dalla formula del “Notice & Comment” (+ GARANTISTA);
- Delibera n°278/1999, che da una disciplina analitica del documento usato per la consultazione e, soprattutto, non impone l’obbligo della consultazione, che è solo facoltativa (- GARANTISTA).
Per sopperire all’inadeguatezza della disciplina, infine, c’è l’intervento del Consiglio di Stato del 2002 che stabilisce:
- la Partecipazione è un obbligo, il cui vizio procedimentale (ad es. derivante dalla mancanza del contraddittorio) può portare all’illegittimità del procedimento (annullabilità);
- le risultanze del procedimento devono obbligatoriamente essere motivate.
- PA servente, in cui il Governo indirizza e controlla l’operato della PA in materia di regolazione dei mercati. Il controllo proviene dall’alto;
- Autorità Indipendenti di Regolazione (Modello della Rappresentanza d’interessi), in cui la legittimazione al loro operato ed il controllo provengono dal basso, ossia dalla partecipazione degli interessati alla fase decisionale. Principi cardine di questo modello sono la “Partecipazione e la Trasparenza dell’Attività Amministrativa e l’Indipendenza dal Governo”.
La L. 241/1990, che rappresenta la Legge Generale sui Procedimenti Amministrativi, enuncia un importante principio, quello della trasparenza. In particolare, stabilisce che le Autorità di Regolazione Settoriale devono garantire l’accesso ai documenti agli interessati, i quali possono avere 2 tipi di interesse, e questa distinzione serve proprio a stabilire se un Procedimento della stessa Autorità sia di tipo Generale o Individuale:
* interessi di categoria -> Procedimenti Generali (funzione di democrazia);
* interessi individuali -> Procedimenti Individuali (interesse di garanzia e difesa).
Parlando dei Procedimenti Generali, va segnalato che la L. 241/’90 stabilisce esplicitamente (Art. 13) di non essere riferita ai suddetti Procedimenti, ma fa un rinvio alle Discipline Speciali di Settore.
Ma andando ad analizzare le 2 principali normative di settore in materia di procedimenti dell’Autority, ossia la L. 481/’95 (En.el. e Gas) e la L. Istitutiva dell’AGCOM, ci si accorge che a parte un riferimento alla necessità di coinvolgimento e partecipazione degli interessati (la L.481/’95), c’è una vera e propria inadeguatezza della disciplina di settore.
Questa viene parzialmente colmata da una “Autoregolazione” delle stesse Autorità, ossia:
- Delibera n°61/1997, che introduce una procedura obbligatoria, formata da 3 fasi (avvio – istruttoria – decisione), da applicare ai Procedimenti di carattere generale e caratterizzata dalla formula del “Notice & Comment” (+ GARANTISTA);
- Delibera n°278/1999, che da una disciplina analitica del documento usato per la consultazione e, soprattutto, non impone l’obbligo della consultazione, che è solo facoltativa (- GARANTISTA).
Per sopperire all’inadeguatezza della disciplina, infine, c’è l’intervento del Consiglio di Stato del 2002 che stabilisce:
- la Partecipazione è un obbligo, il cui vizio procedimentale (ad es. derivante dalla mancanza del contraddittorio) può portare all’illegittimità del procedimento (annullabilità);
- le risultanze del procedimento devono obbligatoriamente essere motivate.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Michele Fanelli
[Visita la sua tesi: "Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia."]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
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