Gli effetti della regolazione sui contratti d’utenza e i diritti degli utenti
Prospettive della Regolazione.
Ai giorni nostri, le Autority sono praticamente indipendenti dal Governo, ma esistono ancora delle ingerenze, dei disturbi, che fanno sorgere dei problemi. In particolare:
Ai giorni nostri, le Autority sono praticamente indipendenti dal Governo, ma esistono ancora delle ingerenze, dei disturbi, che fanno sorgere dei problemi. In particolare:
- A LIVELLO NAZIONALE.
Bisogna analizzare i rapporti delle Autority con i 3 poteri dello Stato, ossia:
--> Con il potere Esecutivo del Governo, per misurare l’effettiva indipendenza dell’Autority. Innanzitutto c’è un problema di definizione di quali debbano essere e rimanere poteri dell’Autority e quali, invece, del Governo, in quanto con il passare degli anni si è assistito ad una erosione (sottrazione) di tali poteri da parte dell’esecutivo, che ormai ha il potere di dettare linee guida di regolazione e di sostituire l’Autority in caso di suo mancato intervento. Inoltre, in alcuni casi, manca totalmente un’Autority del settore, e tutti i poteri sono in mano al Governo, mancando, così, la terzietà del regolatore, essendo il Governo ancora azionista dell’operatore del settore(es. Poste). Questo problema rimane tuttora aperto, in quanto l’intervento del Diritto Comunitario non ha colmato questo deficit. La ragione sta dietro ad interessi politici dei vari Stati membri.
--> Con il potere Legislativo del Parlamento per risolvere il problema della “Delegation”. In realtà, questo problema appare superato, in quanto le Autority godono di ampi poteri normativi. L’unico aspetto rilevante rimane quello della legittimazione, che deve avvenire dal basso, e del controllo da parte del Parlamento sull’operato dell’Autority. Nel primo caso, sorge l’esigenza di bilanciare garanzie di partecipazione con esigenze di efficienza delle procedure, scongiurando il fenomeno “dell’ossificazione delle procedure”. Nel secondo, invece, si ha un controllo ex-poste da parte del Parlamento sull’esposizione della relazione annuale a cui sono chiamate le varie Autority ogni anno: controllo che è solo formale in quanto, nella pratica, mancano le competenze necessarie (in capo al Parlamento che controlla) ad esprimere un giudizio sull’operato dell’Autority.
--> Con il potere Giudiziario del Giudice, ed in particolare su 2 aspetti:
° Sull’ammissibilità di un controllo del Giudice, il quale nella maggior parte dei casi non ha le competenze necessarie per giudicare su atti dell’Autority impugnati dagli utenti dinanzi ad esso. Nel nostro ordinamento esistono 2 teorie, una a sfavore e una a favore, ma l’orientamento prevalente ammette l’intromissione del Giudice;
° Appurata l’ammissibilità dell’intervento del Giudice, sulle modalità di intervento dello stesso. Il sindacato del Giudice deve essere di mera legittimità, ossia conformità alle leggi ed ai principi del diritto in generale (discrezionali). Si ha, quindi, che l’orientamento del nostro ordinamento, preveda che il controllo sia stringente dal punto di vista del “rispetto delle procedure”, per rafforzare la legittimazione stessa dell’Autority in quanto, con un rigoroso rispetto delle procedure, e conseguente partecipazione degli interessati alle stesse, si ha anche legittimazione dal basso.
--> Con il potere Esecutivo del Governo, per misurare l’effettiva indipendenza dell’Autority. Innanzitutto c’è un problema di definizione di quali debbano essere e rimanere poteri dell’Autority e quali, invece, del Governo, in quanto con il passare degli anni si è assistito ad una erosione (sottrazione) di tali poteri da parte dell’esecutivo, che ormai ha il potere di dettare linee guida di regolazione e di sostituire l’Autority in caso di suo mancato intervento. Inoltre, in alcuni casi, manca totalmente un’Autority del settore, e tutti i poteri sono in mano al Governo, mancando, così, la terzietà del regolatore, essendo il Governo ancora azionista dell’operatore del settore(es. Poste). Questo problema rimane tuttora aperto, in quanto l’intervento del Diritto Comunitario non ha colmato questo deficit. La ragione sta dietro ad interessi politici dei vari Stati membri.
--> Con il potere Legislativo del Parlamento per risolvere il problema della “Delegation”. In realtà, questo problema appare superato, in quanto le Autority godono di ampi poteri normativi. L’unico aspetto rilevante rimane quello della legittimazione, che deve avvenire dal basso, e del controllo da parte del Parlamento sull’operato dell’Autority. Nel primo caso, sorge l’esigenza di bilanciare garanzie di partecipazione con esigenze di efficienza delle procedure, scongiurando il fenomeno “dell’ossificazione delle procedure”. Nel secondo, invece, si ha un controllo ex-poste da parte del Parlamento sull’esposizione della relazione annuale a cui sono chiamate le varie Autority ogni anno: controllo che è solo formale in quanto, nella pratica, mancano le competenze necessarie (in capo al Parlamento che controlla) ad esprimere un giudizio sull’operato dell’Autority.
--> Con il potere Giudiziario del Giudice, ed in particolare su 2 aspetti:
° Sull’ammissibilità di un controllo del Giudice, il quale nella maggior parte dei casi non ha le competenze necessarie per giudicare su atti dell’Autority impugnati dagli utenti dinanzi ad esso. Nel nostro ordinamento esistono 2 teorie, una a sfavore e una a favore, ma l’orientamento prevalente ammette l’intromissione del Giudice;
° Appurata l’ammissibilità dell’intervento del Giudice, sulle modalità di intervento dello stesso. Il sindacato del Giudice deve essere di mera legittimità, ossia conformità alle leggi ed ai principi del diritto in generale (discrezionali). Si ha, quindi, che l’orientamento del nostro ordinamento, preveda che il controllo sia stringente dal punto di vista del “rispetto delle procedure”, per rafforzare la legittimazione stessa dell’Autority in quanto, con un rigoroso rispetto delle procedure, e conseguente partecipazione degli interessati alle stesse, si ha anche legittimazione dal basso.
- A LIVELLO SOVRANAZIONALE.
Bisogna innanzitutto ricordare che le Autority rientrano nei Gruppi Europei Dei Regolatori, che sono dei Comitati, composti dai Presidenti delle varie Autority, con compiti:
° Consultivi, nei confronti della Commissione Europea;
° Di Coordinamento nella fase di attuazione dei Regolamenti Comunitari, per raggiungere un’uniforme applicazione del Diritto Comunitario;
° Di Scambio di Best Practices, ossia di tecniche e conoscenze usate dai vari Stati membri, per migliorare la vigilanza sui settori di competenza.
I 2 gruppi esistenti sono quello per le comunicazioni elettroniche del 2002 e quello per l’elettricità ed il gas del 2003.
Da questo punto di vista, il problema sta nelle prospettive, in quanto ci sono delle proposte per trasformare questi gruppi in vere e proprie Agenzie Europee, configurate come delle Autority di settore indipendenti dall’esecutivo ed operanti a livello europeo. In questo modo, i poteri della Commissione verrebbero notevolmente indeboliti. La Commissione ha, quindi, proposto di affidare, a questi Gruppi, solamente poteri consultivi, lasciando quelli decisionali a se stessa.
Bisogna innanzitutto ricordare che le Autority rientrano nei Gruppi Europei Dei Regolatori, che sono dei Comitati, composti dai Presidenti delle varie Autority, con compiti:
° Consultivi, nei confronti della Commissione Europea;
° Di Coordinamento nella fase di attuazione dei Regolamenti Comunitari, per raggiungere un’uniforme applicazione del Diritto Comunitario;
° Di Scambio di Best Practices, ossia di tecniche e conoscenze usate dai vari Stati membri, per migliorare la vigilanza sui settori di competenza.
I 2 gruppi esistenti sono quello per le comunicazioni elettroniche del 2002 e quello per l’elettricità ed il gas del 2003.
Da questo punto di vista, il problema sta nelle prospettive, in quanto ci sono delle proposte per trasformare questi gruppi in vere e proprie Agenzie Europee, configurate come delle Autority di settore indipendenti dall’esecutivo ed operanti a livello europeo. In questo modo, i poteri della Commissione verrebbero notevolmente indeboliti. La Commissione ha, quindi, proposto di affidare, a questi Gruppi, solamente poteri consultivi, lasciando quelli decisionali a se stessa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Michele Fanelli
[Visita la sua tesi: "Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia."]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
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