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Regolamento europeo sulle attestazioni di specificità
Il Regolamento CEE n. 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, stabilisce le norme attraverso le quali può essere ottenuta un'attestazione comunitaria di specificità per tutta una serie di prodotti agricoli ed alimentari specificati in apposite liste (art.1).
Per «specificità» s'intende (art. 2) «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria o nazionale, né alle norme stabilite da organismi di normalizzazione o nelle facoltative, fatta eccezione per il caso in cui la legislazione nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità di un prodotto».
E' di competenza della Commissione istituire e gestire (art. 3) «un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente al presente Regolamento».
Per essere iscritto all'albo «un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o trasformazione del tipo tradizionale (art. 4). La registrazione è vietata a quei prodotti la cui specificità risieda nella provenienza o nell'origine geografica o derivi unicamente da un'applicazione di un'innovazione tecnologica».
Secondo l'articolo 5 la registrazione può avvenire nel caso il nome sia «di per sé specifico» o «esprima la specificità» di cui si è in precedenza detto. Non può essere registrato un nome generico «che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o prodotti alimentari», e un nome che sia abusivo ovvero non corrispondente alle reali caratteristiche del prodotto.
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