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Regolamento CEE per proteggere le indicazioni geografiche

14 luglio 1992

Il Regolamento CEE «relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari» stabilisce tutta una serie di norme per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, con esclusione dei prodotti del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose.
E' specificato all'art. 2 cosa si intende per denominazione d'origine e indicazione geografica. Per «denominazione di origine» si intende «il nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale Regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell'area geografica delimitata».
Per «indicazione geografica» si intende «il nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui protezione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
«Le denominazioni divenute generiche (art. 3) non possono essere registrate». Per denominazione divenuta generica s'intende «il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto e commercializzato, è divenuto nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare» (fenomeno simile alla cosiddetta "volgarizzazione del marchio" che si verifica in ambito industriale e commerciale).
Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) i prodotti devono essere conformi ad un «disciplinare che include almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica;
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto ed, eventualmente, i metodi locali, leali e costanti;
f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'art. 10;
h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, secondo i casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;
i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali».
Solo le associazioni, ovvero qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o trasformatori interessati allo stesso prodotto agricolo o alimentare, sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione (art. 5). L'eccezione riferita alle persone fisiche o giuridiche è contemplata all'art.15 dove viene stabilita la procedura che, nel caso, la Commissione deve adottare. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, attraverso un esame formale, che la domanda presenti tutti i requisiti e, in caso positivo, ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee. Se non viene presentato alcun tipo di opposizione, la denominazione è iscritta nel Registro tenuto dalla Commissione, denominato «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette».
«Le denominazioni registrate sono tutelate (art. 13) contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano equiparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possano indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti».

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