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Misure implicanti l'uso della forza. L'articolo 42 e seguenti e le “peace keeping operations”


Gli articoli 42 e ss si occupano dell'ipotesi che il Consiglio di Sicurezza decida di impiegare la forza contro uno stato che aggressore / che minaccia/viola la pace, oppure all'interno di uno stato in cui la pace è minacciata. Il carattere interno di una situazione non è un limite in quanto le misure coercitive dell'articolo VII sono sottratte al limite della competenza domestica.
Presupposto è l'articolo 39 → rilevare una minaccia, violazione della pace o atto di aggressione.
Art 42 → “se il Consiglio di sicurezza ritiene che misure dell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, può intraprendere con forze aeree, navali, terrestri ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire pace e sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere blocchi, dimostrazioni ed altre con forze aeree navali, territoriali di membri delle Nazioni Unite” → azione di polizia internazionale decisa attraverso una delibera operativa, che dunque non raccomanda o ordina un comportamento, ma vede l'Onu agire direttamente.
Prevede misure di polizia internazionale: il Consiglio di sicurezza agisce in nome della comunità internazionale e con la finalità di ordine e pace. Il Consiglio di sicurezza può usare la forza perché il sistema ONU è basato sull’accentramento della forza nel Consiglio di sicurezza e non in mano agli stati. Uso contingenti nazionali ma sotto comando internazionale (Consiglio di sicurezza stesso).
Lo scopo degli articoli 42 e ss si prefiggono è di accentrare il potere di decidere che la forza venga usata nelle mani del Consiglio, di dirigere l'azione sotto la sua direzione al fine di garantire obiettività e imparzialità dell'azione stessa (contenuta entro i limiti indispensabili).
Altro scopo è sottrarre l'iniziativa militare di uno stato per motivi che non siano giustificati dall'articolo 51 (legittima difesa).
Passando alle modalità con le quali il Consiglio di sicurezza può agire bisogna leggere gli articoli 43, 44 e 45 della Carta che prevedono l'obbligo per gli stati di fare accordi (un vero e proprio obbligo de contrahendo) con l'ONU al fine di stabilire il numero, il grado di preparazione, la dislocazione ecc. delle forze armate utilizzabili (tutti o alcuni secondo l'articolo 48) poi dall'organo via via che se ne presenti la necessità.
Secondo gli articoli 46 e 47 l'uso concreto dei contingenti nazionali deve fare capo a un Comitato di Stato Maggiore composto dai capi di stato maggiore dei 5 membri permanenti e posto sotto l'autorità del Consiglio → responsabilità strategica delle forza armate.
Gli articoli 43 e ss non hanno mai visto applicazione → gli accordi che avrebbero dovuto essere stipulati al più presto non videro mai la luce, né il comitato di stato maggiore (che esiste ma non ha mai funzionato). A San Francisco si era pure sottolineato che l'ONU non avrebbe mai preteso dagli stati nulla che non fosse stato stabilito negli accordi. A fronte degli accordi mancati, il Consiglio è fino ad oggi intervenuto in crisi internazionali o interne con misure di carattere miliare in due modi diversi:
Ha creato le Forze delle Nazioni Unite, i noti caschi blu incaricate di limitate operazioni di peace-keeping. Attualmente le operazioni in corso sono in Africa (Darfur, Congo, Liberia), in Asia (Timor Est e India-Pakistan), in America (Haiti), in Europa (Cipro e Kosovo), in Medioriente (Libano).
Ha autorizzato l'uso della forza da parte degli stati membri (singolarmente o da parte di organizzazioni regionali).
Nel 1992 il Segretario generale Ghali nel rapporto “An agenda for peace”(rafforzamento dell'ONU sotto il profilo del mantenimento della pace) prevede che accordi del 43 siano stabiliti al più presto… reviviscenza degli articoli 42 e ss dopo la guerra fredda? Per ora no.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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