Le misure provvisorie. Articolo 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, prima di fare raccomandazioni o di decidere misure previste dall'articolo 41, il Consiglio di Sicurezza può invitare le parti a ottemperare a quelle misure provvisorie necessarie o desiderabili.
Presupposti per l’articolo 41 sono → l'articolo 25 “i membri convengono di accettare ed eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza in conformità col presente statuto”, l'articolo 39 “il Consiglio di sicurezza accerta la minaccia, violazione della pace o atto di aggressione e può fare raccomandazioni o decidere quali misure adottare in base agli articolo 41 e 42”, l'articolo 48 al fine della messa in atto delle misure “l’azione necessaria per eseguire le decisioni Consiglio di sicurezza, può essere intrapresa da tutti o alcuni membri; dai membri singolarmente o mediante la loro azione nelle organizzazione internazionale”.
Tali misure non devono pregiudicare le posizioni delle parti, i diritti e le pretese. L'obiettività è un altro criterio che deve guidare le misure provvisorie: l'obiettività (ad esempio se le misure si rivolgono solo a una delle due parti l'obiettività può essere compromessa). Il Consiglio di sicurezza prende in debito conto l’inottemperanza di tali misure.
La provvisorietà delle misure ex articolo 40 si ricollega al loro scopo (prevenzione di un aggravarsi della situazione) e al limite posto al loro contenuto (obiettività e non pregiudicare le posizioni delle parti, i diritti e le pretese) e preliminari.
L'articolo 40 non specifica quali sono le misure provvisorie, ma sono facilmente ricavabili dalla prassi → richieste di cessazione delle ostilità e di cessate il fuoco (2009 verso Israele per Gaza), ritiro delle truppe (Iraq dal Kuwait), istituzione di zone smilitarizzate o corridoi umanitari, tregue o armistizi, liberare prigionieri o ostaggi ecc...
Le misure ex articolo 40 sono state concepite come misure di urgenza e preliminari a qualsiasi altra misure del capitolo VII, ma sarebbe del tutto illogico ritenere che il Consiglio sia strettamente vincolato a livello cronologico (vedi crisi con fasi alterne)
Le misure dell'articolo 40 sono poste sotto forma di raccomandazioni, il Consiglio “invita”; ciò si evince anche dal fatto che l'articolo 39 elenca come vincolanti le misure degli articoli 41 e 42, ma non quelle del 40 → natura esortativa.
La natura esortativa si può anche derivare dall'articolo 40 che nella sua ultima parte contempla la possibilità di un non adempimento da parte degli stati di tali misure provvisorie, non adempimento di cui il Consiglio dovrà tenere conto → accenna alla possibilità di sanzioni (articoli 41 e 42), sanzioni che intendono obbligare lo stato a rispettare le misure provvisorie. Le sanzioni non dipendono però principalmente dall'inottemperanza, bensì dalla gravità della situazione, come si evince dalla Conferenza di San Francisco in cui si disse unanimemente che l'inottemperanza non costituiva premessa necessaria per le sanzioni.
Per capire in base a quale art agisce se non lo dice devo sempre guardare il dispositivo e l’obiettivo. L’inquadramento nell’art 40 rispetto al 39 si preferirà ogni volta che avrà carattere preventivo e cautelare.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alice Lavinia Oppizzi
- Università: Università degli Studi di Milano
- Facoltà: Scienze Politiche
- Esame: Organizzazione Internazionale
- Docente: Prof. Pedrazzi
- Titolo del libro: Le Nazioni Unite
- Autore del libro: Benedetto Conforti, Carlo Fogarelli
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