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Problema della responsabilità


Nel 2000 il Consiglio di sicurezza ha emanato una risoluzione di carattere generale in merito al peacekeeping: risoluzione 1327, sulla creazione e sul comportamento delle forze di peace-keeping → per dare mandati chiari. Nella parte IV dell'annesso un punto importante: le forze devono essere rese operanti entro 30 o 90 giorni dalla data della risoluzione del Consiglio di sicurezza; nella parte I dell'annesso → nell'accordo per le operazioni di peace-keeping le parti devono tener conto di norme e principi del diritto internazionale, umanitario, per rifugiati. Tendenza del Consiglio di sicurezza a sentirsi vincolato al rispetto del diritto umanitario e importanza della specificazione del mandato e dei suoi limiti: tutto ciò che avviene fuori è violazione e illecito.
Le operazioni di peace-keeping sono condotte sempre da organi ONU, i loro atti sono imputabili all’ONU (Corte europea dei diritti umani). In realtà dovrebbe esserci una corresponsabilità tra ONU e stati di invio per atti illeciti dei peacekeepers. (Bollettino di Ghali nel 1992: devono rispettare il diritto internazionale e umanitario e se c’è violazione devono essere giudicati da tribunali dello stato nazionale dell’imputato. Il valore giuridico di questo bollettino è dubbio). La responsabilità dei singoli peacekeepers è diversa da quella ONU (tendenza ingiustificata a non processare nei paesi nazionali, ex Italia verso peacekeepers che avevano operato in Somalia e non processati o comunque sanzioni leggere ). Questo problema di responsabilità vale anche per le amministrazioni territoriali.
Autorizzazione all’uso della forza ai membri E le organizzazioni regionali.
Autorizzazione all'impiego diretto di contingenti militari da parte degli stati membri, sia individualmente che tramite organizzazioni regionale. Nessuna disposizione del capitolo VII prevede espressamente la possibilità del Consiglio di autorizzare gli stati membri a usare la forza, anzi si tende a sottrarre l'uso della forza degli stati per accentrarlo al Consiglio. Di “autorizzazione all'uso della forza” la Carta fa cenno solo al capitolo VIII ammettendo che il Consiglio possa avvalersi, su sua autorizzazione, di organi regionali.
Il capitolo VIII si apre con l’articolo 52 “Nessuna disposizione della carta pregiudica gli accordi con organizzazioni regionali per la trattazione della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad azione regionale purché siano conformi a fini e principi della carta”.
La carta sembra favorire le organizzazione regionali che sembrano essere delle piccole ONU con le stesse finalità ma a livello regionale.
Articolo 52.2 → “Esorta i membri a fare ogni sforzo per risolvere le controversie locali a livello di organizzazioni regionali” qui il membro parte della controversia si deve astenere dal voto in Consiglio di sicurezza.
Articolo 52.3 → “il Consiglio di sicurezza incoraggia la soluzione a livello locale sia su iniziativa degli stati che le deferiscono alle organizzazioni regionali, sia il Consiglio di sicurezza stesso può rimandare alla organizzazione regionale”.
Articolo 53 → “Il Consiglio di sicurezza usa gli accordi regionali, se dal caso, o organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione ma nessuna azione coercitiva può essere intrapresa da loro autonomamente se non con la autorizzazione del Consiglio di sicurezza.”.
L'articolo 53 va letto con l'articolo 51 in cui si dice che è legittima la difesa collettiva o individuale. Le organizzazioni regionali possono allora usare la forza in tre modi:
1. come legittima difesa collettiva (allora la notificano al Consiglio di sicurezza)
2. perché chiesto dal Consiglio di sicurezza, è il Consiglio di sicurezza che dirige l’azione
3. L'organizzazione regionale chiede autorizzazioni al Consiglio di sicurezza → chiede una delega. Si dà origine ad un'azione svolta dall'organizzazione regionale ma riconducibile al Consiglio di sicurezza. Organizzazione regionale come organo del Consiglio di sicurezza.
Articolo 54 → “Il Consiglio di sicurezza deve essere sempre tenuto informato sulle azioni intraprese dalle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace”. Perché il Consiglio di sicurezza è responsabile di ciò: può intervenire se è contrario.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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