L'azoto nella legislazione anti-inquinamento
Legge 7 gennaio 1992→ riduzione delle emissioni di azoto del 30% e dei COV.
Legge 12 aprile 1995→ riduzione delle emissioni del 30% rispetto al 1988.
La convenzione non è impegnativa sotto il profilo giuridico. C’è un profilo politico che impegna lo stato. Per far si che ci sia un impegno ci vuole una legge da parte degli stati (ratifica)→ io ratifico quell’impegno.
Programma EMEP→ la riduzione dello zolfo si è estesa anche ad altre sostanze.
L’UE ha pensato di fare una direttiva, recepita poi dal D.lgs 4/08/99. Bisogna stabilire gli obiettivi, valutarne la qualità, informare i cittadini e capire come agire per pianificare le misure. Bisogna proporre monitoraggi sull’andamento delle dinamiche, aggiornare la banca dati e se ci sono andamenti che possono portare qualche preoccupazione bisogna adottare misure per invertire la tendenza; in situazioni pericolose bisogna invertirla o farla cessare.
Sono state individuate categorie di inquinanti su cui fare i controlli: SO2, NOx PM10, Pb, O3. Per ciascun contaminante dobbiamo individuare diverse soglie di riferimento e determinare: i valori limite, la soglia d’allarme, il margine di tolleranza. Il valore limite deve essere non accettabile, entro la normalità. Se il valore limite viene superato dobbiamo cercare di contenere l’inquinamento, mentre dobbiamo preoccuparci quando si supera la soglia d’allarme. Per fare questo bisogna ripartire il territorio italiano in agglomerati superiori ai 250.000 abitanti, ma con situazioni particolari. Quando ci accorgiamo che il valore limite è stato superato occorre pianificare le misure per la gestione. Se invece viene superata in modo acuto la soglia d’allarme, le amministrazioni sono tenute ad attuare provvedimenti: questo è un problema perché i rilevamenti vengono fatti per frequenze. Ad esempio per il benzene i valori limite non possono essere superiori più di 35 volte l’anno, mentre la soglia di allarme ai 5gg/anno.
Possono esserci dei picchi per fattori climatici, stagionali.
Misure come blocchi del traffico e domeniche ecologiche mi permettono di guadagnare qualche giorno.
I veri e propri limiti sono stati introdotti con il d.m. 60/2002. Altri contaminanti sono stati disciplinati dal d.lgs 21/05/2004 che ha iniziato a proporre un piano nazionale per la riduzione delle emissioni trattando su 4 settori primari: impianti termici, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e settore industriale.
La cosa più importante è che si è cominciato a pensare ad un inventario delle emissioni.
Parte quinta del 152/06 che si occupa delle emissioni degli impianti di combustione, che hanno particolari emissioni. Si fa una distinzione dicendo che sono carburanti le sostanza che hanno certe caratteristiche e quindi bisogna fare controlli sulle emissioni. Possono esserci emissioni da diversi processi termici, in quanto ci sono impianti che utilizzano l’energia per processi differenti. Ad esempio il Combustibile da rifiuto (CDR) non è considerato un combustibile. La normativa prevede di trattare il combustibile e ogni impianto caratterizzato da determinate emissioni è sottoposto da un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata quando tutte le emissioni convogliabili sono convogliate ad un unico punto di emissione; questo consente di avere un valore complessivo di emissioni di impianto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Marco Cavagnero
[Visita la sua tesi: "Utilizzo operativo di modelli numerici per la valutazione dell'inquinamento atmosferico e l'elaborazione di un indice di qualità dell'aria"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Scienze Ambientali
- Esame: Legislazione anti-inquinamento
- Docente: Prof. Stefano Leoni
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