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Lo scarico nella legislazione anti-inquinamento

Gli agglomerati urbani hanno l’obbligo di avere impianti di trattamento degli scarichi.
Gli scarichi possono essere:
Urbani (ARU)→ sono sotto gestione pubblica che prevede le reti fognarie, il trattamento (depurazione) e lo scarico;
Industriali (ARI)→ si fanno impianti ad hoc, o impianti consortili che coinvolgono più di un’azienda.

Vige il divieto di diluizione. Gli scarichi devono rispettare i limiti allegati al 152/06. ogni tipo di scarico deve essere autorizzato dalla regione. Vige l’obbligo di infrastrutturazione, in base alla dimensione degli agglomerati vengono definiti diversi trattamenti.

Autorizzazione
Per gli scarichi industriali bisogna individuare le caratteristiche dello scarico e del cospo idrico di ricezione; in caso di sostanza pericolosa bisogna anche dichiarare ciò che l’industria produce per verificare che siano indicate tutte le sostanze presenti nello scarico. Le operazioni di controllo e manutenzione dello scarico sono a carico dell’intestatario dell’impianto.
Lo scarico delle acque non è materia di rifiuti, salvo nel caso in cui ci sia un’interruzione della condotta per cui l’acqua viene prelevata e portata altrove (ad esempio una cisterna), e nel caso di fanghi derivanti da impianti di depurazione.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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