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La richiesta di incidente probatorio

La richiesta di incidente probatorio




La richiesta di incidente probatorio può essere presentata, come si è detto, soltanto dal p.m. e dalla persona sottoposta alle indagini. La persona offesa può unicamente chiedere al p.m. di promuovere un incidente probatorio ed il p.m., se non accoglie la richiesta, deve pronunciare decreto motivato, se non accoglie la richiesta, deve pronunciare decreto motivato e farlo notificare alla persona offesa. Il giudice deve decidere sulla richiesta nel termine indicato e, se accoglie la richiesta, stabilisce con ordinanza l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni, le persone interessate all'assunzione della prova, la data dell'udienza e fa notificare almeno 2 giorni prima l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori nonché al p.m.
Il p.m. può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Peraltro, il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. Il giudice provvede entro 2 giorni con ordinanza sulla richiesta di incidente per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare che hanno reso necessario il differimento.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore della persona sottoposta alle indagini ed ha, altresì, diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona mentre negli altri casi possono assistervi solo previa autorizzazione del giudice.   
Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento e, quindi, con la piena attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova.
L'assunzione della prova effettuata nell'incidente probatorio non si può estendere a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. Nondimeno, se il p.m. o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiedono che la prova si estenda a tali fatti, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 3 giorni. La richiesta di estensione dell'incidente probatorio non è accolta se il rinvio pregiudichi l'assunzione della prova.
La prova assunta con l'incidente probatorio è pienamente utilizzabile in sede dibattimentale ma tale utilizzabilità è consentita soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. La prova anzidetta non è utilizzabile nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla sua assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti a meno che il danneggiato non ne abbia fatta accettazione anche tacita.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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