L'incidente probatorio
Appariva necessario disciplinare l'eventualità che nel corso delle indagini preliminari si rendesse indispensabile l'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento. A tal fine, è stato previsto l'incidente probatorio non può essere disposto d'ufficio ma soltanto, nei casi tassativamente indicati nell'art. 392 c.p.p., su richiesta, al giudice delle indagini preliminari, del p.m. o della persona sottoposta alle indagini, escluse quindi le altre parti private.
Il p.m., per quanto concerne la richiesta di incidente probatorio, può essere sollecitato da esigenze opposte: da un lato, ha interesse ad evitare l'incidente per non anticipare alla difesa alcuni risultati delle indagini; dall'altro, ove tali risultati siano importanti, può avere interesse a che assumono subito dignità di prova. La difesa, d'altro campo, può essere indotta a provocare l'incidente sia per ottenere anticipazioni sulle indagini sia per assicurare al processo elementi probatori favorevoli all'imputato, che potrebbero vanificarsi.
Caratteristica fondamentale dell'incidente probatorio è la sua eccezionalità, dal momento che esso comporta una deroga al principio di formazione dibattimentale della prova. Si sono tassativamente previste le situazioni in cui l'incidente probatorio è giustificato. Tali situazioni sono elencate nell'art. 392 c.p.p. che prevede siano assunti tramite incidente probatorio:
a) la testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) l'assunzione di una testimonianza quando sulla base di elementi concreti e specifici vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;
c) l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) l'esame di una delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.;
e) il confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al p.m. hanno reso dichiarazioni discordanti sempreché ricorrano determinate circostanze;
f) la perizia o l'esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) la ricognizione quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
A queste ipotesi del 1.comma va aggiunta quella del comma 2., per cui il p.m. e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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