Skip to content

Ricercare le prove a favore dell'indagato




Esiste un altro aspetto del diritto di difesa nelle indagini preliminari che va preso in considerazione: si tratta della possibilità, per la difesa, di ricercare le prove a favore dell'indagato.
Il difensore, sin dal momento in cui assume l'incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Queste attività di ricerca ed individuazione della prova possono essere svolte, su espresso incarico del difensore, da un sostituto, da investigatori privati autorizzati e anche da consulenti tecnici allorquando siano necessarie specifiche competenze.
È prevista, inoltre, un'attività investigativa preventiva, svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
L'attività del difensore diretta alla ricerca e all'individuazione delle prove così come l'attività integrativa di indagine del p.m. può essere espletata anche successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio.
In quest'attività di ricerca ed individuazione della prova è anzitutto consentito al difensore, al sostituto, agli investigatori privati autorizzati nonché ai consulenti tecnici un colloquio preliminare per verificare se esiste la possibilità di ottenere informazioni utili a fini difensivi. Infatti al difensore e alle altre persone sopra indicate è consentito di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.
La persona contattata ed avvisata può esercitare la facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni.
Tra i poteri di ricerca della prova spettanti al difensore vi è, poi, quello di chiedere, ai fini delle indagini difensive, i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. Infine, il difensore può effettuare accessi a luoghi per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose, per procedere alla loro descrizione e per eseguire rilievi tecnici. In tali occasioni può compiere atti investigativi non ripetibili cui il p.m. ha facoltà di assistere personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria. Il difensore può inoltre svolgere accertamenti tecnici non ripetibili e, in questo caso, deve darne avviso, senza ritardo, al p.m.
Gli elementi di prova a favore dell'indagato raccolti dal difensore possono essere in ogni caso presentati dal difensore al p.m.; ciò può avvenire anche a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini. Il difensore può tuttavia presentare i suddetti elementi di prova direttamente al giudice nelle due ipotesi previste nell'art. 391 octies c.p.p.:
- il comma 1. prevede che, nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, il difensore possa presentare direttamente al giudice gli elementi di prova a favore del proprio assistito, allorquando il giudice debba adottare una decisione con l'intervento della parte privata;
- nel comma 2. è prevista, nel corso delle indagini preliminari, la presentazione diretta al giudice da parte del difensore, che abbia conoscenza di un procedimento penale, degli elementi di prova a favore del proprio assistito affinchè il giudice ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
Tale articolo prevede la formazione del fascicolo del difensore disponendo, nel 3. comma che la documentazione relativa agli elementi di prova raccolti dal difensore e presentati al giudice è inserita in originale nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari. Di questa documentazione il p.m. può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento e, dopo la chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del p.m.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.