Dalle indagini "collegate" alla direzione nazionale antimafia
Il legislatore del 1988 ha notevolmente ridotto le ipotesi di connessione dei procedimenti, eliminando, in particolare, la c.d. connessione probatoria. Con questa scelta legislativa si è voluto scongiurare la prassi abnorme dei c.d. maxiprocessi, sviluppatasi nel corso degli anni ottanta e consistente nella celebrazione di dibattimenti con centinaia di imputati e di imputazioni.
Nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza, il codice vigente ammette unicamente la riunione dei processi: questo significa che il processo può venire celebrato cumulativamente solo se i reati tra i quali esiste il nesso probatorio appartengono già alla competenza dello stesso giudice sulla base delle regole ordinarie.
Se le fattispecie criminose per le quali si procede sono di competenza di giudici diversi ma sono unite da un vincolo di natura probatoria, l'esistenza di tale vincolo non rimane tuttavia improduttiva di effetti sul piano processuale: in tali casi, è infatti previsto che i diversi pubblici ministeri competenti a svolgere le indagini preliminari debbano istituire un peculiare collegamento tra le rispettive inchieste.
L'art. 371,2 c.p.p. stabilisce quando sussiste il collegamento tra le indagini, per esempio nelle ipotesi di connessione.
Nel coordinamento investigativo i p.m. interessati provvedono allo scambio di atti e di informazioni; provvedono ala comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria; possono procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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