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Il diritto di difesa nel corso delle indagini preliminari




Perché la persona sottoposta alle indagini possa esercitare il proprio diritto di difesa nel corso della fase investigativa, occorre, naturalmente, che la stessa sia informata dello svolgimento di indagini a suo carico. In proposito l'art. 335,1 c.p.p. dispone che il p.m. iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquistato di propria iniziativa nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Il 2.comma soggiunge poi che se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto oppure il fatto stesso risulta diversamente circostanziato, il p.m. cura l'aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni. Il nuovo testo del 3.comma prevede che le iscrizioni nel registro delle notizie di reato debbono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
Tale obbligo di comunicazione viene meno soltanto quando le indagini preliminari concernano delitti di particolare gravità.
Un'altra via attraverso la quale l'indagato può venire a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico è l'informazione di garanzia, prevista dall'art. 369 c.p.p. Essa non va inviata sin dall'inizio dell'indagine, ma solo quando il p.m. deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
L'informazione di garanzia è inviata per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa e contiene l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
L'art. 415 bis regola l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Tale norma prevede che il p.m. il quale intenda, all'esito della fase investigativa, esercitare l'azione penale, deve darne avviso all'indagato affinchè questi possa predisporre le sue difese e addurre le proprie ragioni al fine di convincere il p.m. a desistere dal suo proposito e richiedere l'archiviazione. La richiesta o il decreto di citazione a giudizio sono nulli se non sono preceduti dall'avviso.
In ordine alla attuazione del diritto di difesa nel corso delle indagini preliminari va, altresì, rilevato come il difensore abbia il diritto di presenziare a determinati atti nonché il diritto di essere previamente avvisato del compimento degli stessi: ciò vale per l'interrogatorio dell'indagato, l'ispezione ed il confronto. Il difensore dell'indagato ha, altresì, diritto di assistere, senza previo avviso, alle perquisizioni ed ai sequestri. Inoltre i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Ove non sia stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito ed il termine decorre dal ricevimento della notificazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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