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Il modo giurisdizionale di soluzione della controversia

Il modo giurisdizionale di soluzione della controversia


Il modo giurisdizionale di soluzione della controversia è caratterizzato dal fatto che un soggetto-terzo (giudice), ossia al di sopra degli interessi rappresen­tati nel conflitto, risolve la lite accertando qual è il diritto nel caso concreto, quindi attraverso la pronuncia di una sentenza, atto ben diverso, funzionalmente e strutturalmente, dal negozio giuridico.
Fondamentale è l'individuazione del concetto sostanziale di sentenza, ossia capire quali sono gli elementi essenziali della sentenza, a prescindere dalla forma che il legislatore può scegliere, sia essa la forma stessa della sentenza o altra, quella del decreto o dell'ordinanza.
La sentenza è, come il negozio giuridico, un atto di normazione concreta, quindi un atto che produce un comando concreto, sia oggettivamente sia sogget­tivamente, ma, a differenza di quanto avviene nel negozio giuridico, tale norma­zione concreta nella sentenza non avviene liberamente, bensì in modo vincolato, derivando essa dall'applicazione di una norma generale ed astratta (che si assu­me) preesistente.
In altri termini, con la sentenza si ha la concretizzazione del­l'ordinamento.
Ovviamente l'ordinamento trova la sua concretizzazione già prima dell'at­tività giurisdizionale. Se si verifica nella realtà il presupposto di una norma generale ed astratta, l'ordinamento già per questo si concretizza, nel senso che si produce l'effetto che a quel presupposto la norma generale collegava.
Restando nel campo del diritto privato, la detta vicenda comporta la nascita di un diritto soggettivo, il quale vive, e normalmente si realizza, prima e a prescindere dall'instaurazione di un processo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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