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Definizione di sentenza

Definizione di sentenza


Ma, se il diritto soggettivo (che si presume) già nato entra in crisi, il suo (presunto) titolare (attore) agirà per ottenere da un giudice la pronuncia di una sentenza a suo favore e a tale fine egli farà, nei confronti della controparte (con­venuto) una serie di affermazioni: che si sono verificati determinati fatti, che a questi vanno applicate determinate norme, che si è prodotto a suo vantaggio un certo effetto giuridico, che la controparte ha violato un dovere ad essa imposto in funzione della tutela o della realizzazione del suo diritto, che, quindi, è ne­cessario concedere una certa tutela.
A tale atto, la domanda, il giudice dovrà dare una risposta, risolvendo le questioni poste dall'attore, cioè egli dovrà pronunciare la sentenza, nella quale, accolga o rigetti la domanda, porrà il comando concreto che regolerà le future condotte delle parti. Da questo punto di vista, la sentenza ha sempre un'effica­cia costitutiva, in quanto tale comando rappresenta un quid novi, la posizione di una norma concreta prima inesistente.
Tuttavia, la sentenza svolge pur sempre una funzione dichiarativa, appunto perché il giudice non pone il comando liberamente, ma lo deriva da un'ope­razione di sussunzione giuridica: egli comanda solo dopo aver fissato il modo di essere dei fatti e, quindi, averli sussunti sotto una norma giuridica o, ponendoci da un altro punto di vista, avere applicato la norma giuridica ai fatti.
Insomma, il giudice non dice semplicemen­te «deve essere A», ma dice «accertato B, deve essere A»: il comando non è po­sto da solo, ma come conseguenza di un accertamento, perché, in definitiva, il giudice che comanda non persegue un suo fine, bensì persegue in concreto il fi­ne già posto dal legislatore nella norma generale ed astratta.

DIFFERENZA TRA SENTENZA E NEGOZIO GIURIDICO


In questo semplice concetto sta tutta la differenza tra sentenza e negozio giu­ridico.
Negozio e sentenza sono entrambi atti di normazione concreta, ma in quello la norma concreta è posta liberamente dal soggetto che persegue un proprio fi­ne, mentre in questa la norma concreta è posta da un soggetto imparziale in fun­zione dichiarativa, ossia di concretizzazione dell'ordinamento giuridico, al fine di perseguire in concreto i fini che la legge astratta ha già scelto.
Sia nel nego­ziare sia nel sentenziare la legge svolge un ruolo. Ma rispetto al negozio la leg­ge rappresenta solo l'autorizzazione e la delimitazione dell'attività, che non ha, quindi, funzione dichiarativa, mentre rispetto alla sentenza la legge rappresenta ciò che deve trovare appunto la sua concretizzazione.
Da quanto dello deriva anche la differenza strutturale tra i due fenomeni, in particolare il fatto che solo al concetto di sentenza è imprescindibilmente colle­gato il concetto di processo.


Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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