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Stati emotivi e passionali nel codice penale


Il codice contempla tra le cause di non imputabilità solo quelle infermità che escludono o scemano grandemente la capacità di intendere o di volere; gli stati emotivi o passionali sono perciò irrilevanti ai fini dell’imputabilità poiché in essi non si determina alcuna sostanziale compromissione delle citate capacità.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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