Articolo 43 del codice penale: delitto doloso, preterintenzionale, colposo
Il delitto è volontario o doloso quando il reo ha coscienza e volontà dell’azione; coscienza e volontà dell’evento e quest’ultimo si verifica come conseguenza diretta della propria intenzione e della propria condotta.
Il delitto preterintenzionale si realizza invece solo in un caso, cioè quando il soggetto ha coscienza e volontà di ledere l’altro e quindi ha in mente di produrre un evento diverso (lesione personale) da quello che poi si è verificato (la morte).
Nel delitto colposo, infine, vi sono coscienza e volontà dell’azione (o dell’omissione); prevedibilità, forse previsione, dell’evento, ma in nessun caso volontà o intenzione di produrre l’evento stesso.
Questo però si verifica, indipendentemente dalla volontà dell’agente, a causa di imprudenza, imperizia, negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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