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Alcolismo e tossicodipendenze nei loro riflessi sull’imputabilità


Ci basterà ricordare i vari articoli del codice penale:
a. art. 91 c.p.: non è imputabile chi ha commesso il fatto in stato di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore, tale da pregiudicare la capacità di intendere e di volere;
b. art. 92 c.p.: l’ubriachezza volontaria, colposa o preordinata non esclude mai l’imputabilità;
c. art. 94 c.p.: se il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata;
d. art. 95 c.p.: per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni sul vizio totale e parziale di mente.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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