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La revocazione, un mezzo di impugnazione


La revocazione è un mezzo di impugnazione a motivi limitati, il quale si atteggia quale impugnazione ordinaria o straordinaria a seconda che i motivi per cui può essere proposta siano “palesi”, cioè conoscibili dalla parti sin dal momento della pubblicazione della sentenza, o invece siano “occulti”, cioè conoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta di fatti in precedenza non conosciuti.
Giudice competente a conoscere della revocazione è lo stesso giudice (nel senso di stesso ufficio giudiziario) che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Sentenze impugnabili sono:
in ipotesi di revocazione ordinaria unicamente le sentenze d’appello o pronunciate in unico grado, mai le sentenze di primo grado appellabili, poiché l’appello, in quanto mezzo di impugnazione motivi illimitati, assorbe i motivi di cui all’art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.;
in ipotesi di revocazione straordinaria le sentenze d’appello o pronunciate in unico grado e le sentenze di primo grado passate in giudicato: se la parte ha conoscenza dei motivi di revocazione straordinaria durante il corso dei termini per appellare, deve fare valere tali motivi tramite l’appello.
La revocazione si atteggia come mezzo di impugnazione a duplice fase, rescindente e rescissoria.
La prima fase, rescindente ha ad oggetto il motivo di revocazione e, ove sia accertata l’esistenza del motivo, si conclude con la rescissione della sentenza impugnata.
La seconda fase, rescissoria ha ad oggetto il rapporto sostanziale su cui si era pronunciata la sentenza impugnata e si conclude con una sentenza che decide il merito della causa.
Ove per la decisione del merito della causa non debbano essere assunti nuovi mezzi di prova la sentenza rescindente che pronuncia la revocazione può contestualmente pronunciarsi anche sul merito della causa.
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata nuovamente per revocazione, ma è impugnabile unicamente attraverso i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione: appello o ricorso per cassazione a seconda che la sentenza revocata sia di primo o di secondo grado.
La revocazione si propone con citazione che deve indicare a pena di inammissibilità il motivo di revocazione.
La citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata; le altre parti devono costituirsi entro lo stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa.
La proposizione della revocazione non sospende l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, ma la sospensione può essere richiesta al giudice della revocazione “qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile pregiudizio”.
Il procedimento è quello del giudizio in cui è stata emanata la sentenza impugnata.
La proposizione della revocazione contro sentenza d’appello o pronunciata in un unico grado non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione; tuttavia il giudice davanti al quale proposta la revocazione può, su istanza di parte, sostennero fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione, qualora ritengano manifestamente infondata la revocazione proposta.

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