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I motivi di revocazione straordinaria (art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.)


n. 1: se la sentenza è “l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra”.
Esso presenta particolare contiguità con la violazione di quel dovere di lealtà e probità che l’art. 88 c.p.c. impone alle parti e ai loro difensori e del cui rispetto il giudice istruttore dovrebbe essere garante.
Secondo l’orientamento assolutamente prevalente, perché si abbia dolo revocatorio non è sufficiente la controparte si sia comportata nel processo in modo sleale o scorretto ovvero che abbia effettuato affermazioni o allegazioni false; è necessario invece che esso si sia concretizzato in artifici o raggiri, normalmente extraprocessuali.
n. 2: “se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciuti o dichiarati tali prima della sentenza”.
Il motivo in esame concerne tutte le prove con la sola esclusione della falsità del giuramento che non può mai costituire mai motivo di revocazione della sentenza, ma solo di domanda di risarcimento dei danni in caso di condanna penale per falso giuramento.
Il riconoscimento della falsità deve provenire dalla parte che si è giovata della prova falsa; la dichiarazione della falsità è costituita da una sentenza civile o penale passata in giudicato che abbia accertato la falsità.
La prova della falsità deve essere precostituita alla domanda di revocazione, ed ovviamente la prova falsa deve avere avuto efficacia causale sul convincimento del giudice.
n. 3: “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario    
Anche in questa ipotesi i documenti ritrovati devono avere il requisito della decisività.
Perché sussista il motivo in esame occorre che la parte soccombente non solo non sia stata in grado di produrre il documento, ma non abbia neppure potuto chiederne l’esibizione per ignoranza incolpevole dell’esistenza del documento.
È da notare che il motivo in esame concerne solo documenti esistenti al momento del processo.
n. 6: “se la sentenza è effetto di dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”.
Il motivo di revocazione in esame assicura alla parte tutela specifica contro comportamenti dolosi del giudice, mentre l’azione di responsabilità per dolo o colpa grave di giudice assicura alla parte solo una tutela risarcitoria.
In queste ipotesi la revocazione andrà proposta entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, la falsità della prova, è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che abbia accertato il dolo del giudice.

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