La decisione della Corte di Cassazione
È opportuno ora offrire un quadro sintetico del contenuto delle decisioni della Corte.
Se il ricorso è rigettato, passa in giudicato la sentenza impugnata.
Se il ricorso è accolto, occorre distinguere:
- in ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione di cui all’art. 360 n.1 c.p.c.:
- se è affermata la giurisdizione del giudice ordinario che era stata negata dal giudice che aveva emanato la sentenza impugnata, si avrà la cassazione con rinvio al giudice d’appello o al giudice di primo grado a seconda della giurisdizione del giudice ordinario o sia stata negata dal solo giudice d’appello o anche dal giudice di primo grado;
- se è negata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata invece dal giudice che aveva emanato la sentenza impugnata, si avrà sicuramente cassazione senza rinvio nelle ipotesi di difetto assoluto nei confronti della pubblica amministrazione e di difetto di giurisdizione del giudice italiano; nell’ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale si dovrebbe avere cassazione con rinvio il processo dovrebbe poter proseguire davanti al giudice speciale, ma come si è già detto l’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza è a favore della cassazione senza rinvio anche in questa ipotesi;
- in ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 n.2 c.p.c., si avrà sempre a cassazione con rinvio e prosecuzione del processo innanzi al giudice indicato come competente;
- in ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., si avrà enunciazione del principio di diritto e rinvio della causa ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata o decisione della causa in merito da parte della stessa Corte di Cassazione, a seconda che, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, per la decisione nel merito della causa siano necessari o no nuovi accertamenti di fatto;
- in ipotesi di accoglimento del ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., si avrà sempre cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata;
- in ipotesi, infine, di accoglimento del ricorso per nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., si potrà avere:
- cassazione con rinvio al giudice di primo grado;
- cassazione con rinvio al giudice d’appello;
- cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, con annullamento della sentenza d’appello e di primo grado, o della sola sentenza d’appello;
decisione della causa nel merito qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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