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I motivi di revocazione ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.)


n. 4: “se la sentenza è effetto di un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Il motivo in esame concerne un errore di fatto:
- risultante dagli atti o documenti della causa;
- non controverso.
Si tratta di un errore nella percezione, di un errore svista.
n. 5: “se la sentenza è contraria ad altra avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Il motivo in esame concerne:
unicamente il giudicato esterno, giacché le violazioni del giudicato interno sono sempre e tutte denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.;
le sole ipotesi in cui l’eccezione di giudicato esterno non sia stata fatta valere nel corso del giudizio di primo o secondo grado: se invece l’eccezione è stata sollevata il rimedio esperibile contro l’omissione di pronuncia o l’errore di giudizio è il ricorso per cassazione.
L’art. 395 n.5 c.p.c. sottrae l’eccezione di giudicato qualsiasi regime di preclusione e individua nella scadenza dei termini per proporre revocazione ordinaria il momento ultimo per sollevare tale eccezione; inoltre giustifica la soluzione secondo cui il conflitto tra due giudicati si risolve a favore del secondo.

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